Volontari e incarichi retribuiti: i confini dell’articolo 17 CTS

Articolo 17 CTS: separare volontariato e lavoro retribuito

L’articolo 17 del Codice del Terzo Settore separa nettamente attività volontaria e lavoro retribuito. La regola tutela la gratuità del volontariato, ma richiede agli enti di progettare ruoli e incarichi con attenzione prima che la stessa persona inizi a operare.

Aggiornato al 22 luglio 2026.

La regola di incompatibilità

Il comma 5 stabilisce che la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge l’attività volontaria.

Non conta soltanto il nome dato all’incarico. Se esiste una prestazione retribuita riconducibile allo stesso ente, occorre verificare l’incompatibilità sostanziale e non limitarsi a separare formalmente ore o mansioni.

Che cosa caratterizza il volontario

Per il Codice, il volontario agisce per libera scelta, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neppure indiretti e per finalità di solidarietà. Gli ETS devono inoltre iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono l’attività in modo non occasionale.

Rimborsi spese: non sono compensi

L’attività volontaria non può essere retribuita. Sono rimborsabili soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività, secondo condizioni e limiti preventivamente stabiliti dall’ente. La documentazione, l’autorizzazione e la coerenza con l’attività svolta devono essere conservate.

Le modalità semplificate previste dalla legge non trasformano il rimborso in un importo forfetario libero. Prima di adottarle, l’ente deve verificare presupposti, limiti e delibere richieste dalla disciplina vigente.

Casi da analizzare prima dell’incarico

  • un socio volontario al quale si vuole affidare una consulenza professionale;
  • un lavoratore dell’ente che partecipa anche alle attività indicate come volontarie;
  • un professionista che opera gratuitamente tramite l’ETS e riceve compensi dallo stesso ente per altre prestazioni;
  • rimborsi ricorrenti o non collegati a spese effettive;
  • attività continuative svolte senza registro, lettera d’incarico o chiara qualificazione del ruolo.

Regola operativa: qualificare la persona e il rapporto prima dell’avvio, non dopo. Ruolo, gratuità, eventuali spese, responsabilità e copertura assicurativa devono risultare coerenti tra delibere, registri, documenti e pratica quotidiana.

Una procedura minima per l’ETS

  1. mappare volontari, soci, dipendenti, collaboratori e professionisti;
  2. verificare se la stessa persona compare in più ruoli;
  3. descrivere attività, tempi, responsabilità e gratuità del volontariato;
  4. adottare una disciplina dei rimborsi e conservarne le evidenze;
  5. tenere aggiornato il registro dei volontari non occasionali;
  6. verificare assicurazione e adempimenti connessi;
  7. sottoporre i casi dubbi a un professionista prima di deliberare.

Volontariato di competenza e dipendenti d’impresa

Quando un professionista partecipa a un progetto tramite la propria impresa, occorre distinguere il rapporto con il datore di lavoro, il ruolo dell’ETS e le condizioni del programma. Accordo, coperture, trattamento dei dati e responsabilità devono essere definiti nel disegno del progetto: la piattaforma non elimina le verifiche giuridiche necessarie.

Fonte ufficiale

Questo contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale o giuslavoristico.